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E’ RICICLAGGIO ANCHE LA MONETIZZAZIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PROVENTO DI EVASIONE FISCALE
S. Gennai - A. Traversi, in Riv. EUTEKNE
Eutekne Dottrina - n.4
- 2015
E' RICICLAGGIO ANCHE LA MONETIZZAZIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PROVENTO DI EVASIONE FISCALE
Integra il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. la monetizzazione del provento di evasione fiscale mediante il versamento di assegni circolari e il successivo ritiro del denaro contante. Tale modalità è infatti idonea ad ostacolare la tracciabilità del flusso finanziario. Inoltre, non è richiesto che il soggetto agente sia animato da uno scopo di lucro, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la consapevolezza della provenienza illecita del denaro.
Sara GENNAI / Alessandro TRAVERSI
LA SENTENZA IN BREVE
La sentenza ha ad oggetto il caso dell'amministratore di una società di San Marino, il quale si era prestato a ricevere assegni circolari emessi da una società inesistente, c.d. "scatola vuota", a lui girati e quindi versati su propri conti correnti, dai quali contestualmente prelevava il denaro in contanti, per un ammontare complessivo di oltre un miliardo di lire che potevano così rientrare ai reali beneficiari. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale condotta integri il reato di riciclaggio, pur in presenza di una possibile tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto comunque idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza illecita delle somme trasferite.
MASSIME
Integra il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere, indipendentemente dalla tracciabilità dei flussi finanziari (nella fattispecie, versamento di assegni circolari con contestuale prelievo di contanti). In particolare, il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive.
L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio è costituito dalla consapevolezza della provenienza illecita del denaro da delitto, che può essere desunta da qualsiasi elemento (nel caso di specie, dalla mancanza di un titolo giuridico che giustifichi il passaggio di ingenti somme di denaro) e può essere integrato anche dal dolo eventuale, allorché il soggetto agente si rappresenta la concreta possibilità, accentandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.
IL COMMENTO
LA FATTISPECIE OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 13 MARZO 2015, N. 10746
La fattispecie oggetto della sentenza di cui trattasi concerne il caso di un soggetto, presidente di una società sanmarinese, il quale si era prestato a ricevere assegni circolari emessi sul conto corrente di una società (di fatto inesistente, in quanto priva di qualsiasi struttura e contabilità), ciascuno inferiore all'importo di 20 milioni di lire, a lui girati dagli intestatari (peraltro fittizi) e versati sul conto corrente della propria società a San Marino, su un proprio corrente personale in Italia e su conti dei propri figli.
Subito dopo i versamenti, costui effettuava corrispondenti prelievi in contanti, che potevano così essere restituiti ai beneficiari reali dell'operazione, i quali potevano così percepire denaro "pulito" in luogo dei capitali di cui agli assegni circolari provenienti dai delitti fiscali di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento e distruzione di documenti contabili.
Il tutto per un importo complessivo di oltre 1 miliardo di lire.
Condannato per il delitto di "riciclaggio" di cui all'art. 648 bis c.p. con sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato e confermata in appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo vari motivi, fra cui il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la violazione della norma incriminatrice per mancanza di una condotta dissimulatoria idonea ad ostacolare l'accertamento della reale origine del denaro, dato che la provenienza del titolo di credito risultava ricavabile dal numero di serie di esso, nonché per difetto dell'elemento psicologico del reato in quanto l'agente era mosso da un concreto intento di lucro, che costituisce elemento essenziale del diverso e meno grave delitto di "ricettazione" di cui all'art. 648 c.p., nella quale fattispecie il ricorrente chiedeva venisse derubricato il reato di riciclaggio.
La Suprema Corte ha integralmente rigettato il ricorso con ampie e argomentate motivazioni, che andiamo ora ad analizzare partitamente.
SULLA AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA
Nel caso di specie, ancorché gli assegni circolari fossero stati versati dall'imputato su una banca a San Marino, gli stessi erano stati emessi da una società italiana e anche la banca traente aveva sede in Italia. Risulta pertanto evidente che la condotta si sia verificata in parte all'estero e in parte in Italia e la Suprema Corte, del tutto condivisibilmente, ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, richiamando una consolidata giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche un solo frammento della condotta .
In particolare, con specifico riguardo alla fattispecie che qui interessa, si è affermato che "in tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero" .
Ciò in applicazione, del resto, del dettato normativo di cui all'art. 6, secondo comma, c.p., il quale stabilisce che "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".
SULLA IDONEITA' DISSIMULATORIA DELLA CONDOTTA
In linea generale, la sentenza in commento richiama quanto già acclarato in sede giurisprudenziale in ordine alla condotta del reato in questione e, cioè, che "il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive", che "integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito". Ciò "pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem".
Sotto tale aspetto, è indiscutibile che il versamento di plurimi assegni circolari, relativi a importi frutto di evasione fiscale, con contestuale prelievo delle somme e restituzione delle stesse ai reali beneficiari, integra la condotta di riciclaggio prevista e punita dall'art. 648 bis c.p.
Punto di maggior interesse e di novità è però quello che concerne l'idoneità degli assegni circolari a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro.
Nonostante il ricorrente avesse sostenuto la tracciabilità del flusso finanziario ricavabile dal numero di serie degli assegni, la Suprema Corte ha innanzitutto affermato, richiamandosi a un pregresso orientamento giurisprudenziale, che "non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata" né "che le operazioni compiute siano volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, essendo sufficiente a integrare il reato anche operazioni volte a rendere difficile tale accertamento". In secondo luogo, che le modalità di movimentazione delle somme attraverso emissione di assegni circolari su conti correnti intestati a una società fittizia a favore di
diversi soggetti, girati e consegnati all'imputato, versati su suoi conti correnti in Italia e all'estero con successivo prelievo delle somme stesse, sono "certamente idonee a far perdere le tracce dei flussi finanziari in questione (…), consentendo altresì ai beneficiari reali delle operazioni di percepire denaro 'pulito' in contanti in luogo dei capitali di cui agli assegni circolari chiaramente provenienti da delitto".
SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
Dopo aver analizzato l'elemento oggettivo della condotta, la Suprema Corte, proprio in relazione alle descritte modalità della stessa e all'importo elevato delle somme movimentate, ha ritenuto la sussistenza anche dell'elemento soggettivo, affermando che "il prevenuto non poteva ignorare che i capitali provenivano da reato, ovvero da reati fiscali", tanto più che aveva ricevuto trasferimenti di ingenti somme di denaro mediante gli assegni circolari in questione senza alcun titolo giuridico che giustificasse legalmente il passaggio delle somme stesse. Con la conclusione che "non v'è dubbio che si tratta di comportamenti sintomatici della piena consapevolezza della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione".
La Corte, peraltro, ha altresì ribadito che, per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è sufficiente anche il mero "dolo eventuale", configurabile "quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito".
Né assume rilevanza il preteso scopo di lucro da parte dell'imputato che, nei motivi di impugnazione, era stato indicato come connotante il meno grave delitto di ricettazione. Ciò in quanto, come asserito dalla Corte, "sia l'elemento materiale del profitto che lo scopo di lucro non costituiscono elementi essenziali della fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p.".
I DELITTI TRIBUTARI QUALI REATI PRESUPPOSTO DI RICICLAGGIO
Il fatto di riciclaggio esaminato dalla Suprema Corte aveva come reati presupposti taluni delitti tributari e, cioè, quelli di cui agli artt. 4, 5 e 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
La sentenza si è limitata, sul punto, a richiamare il consolidato arresto giurisprudenziale secondo il quale "non è necessario che il delitto presupposto risulti accertato giudizialmente e, pertanto, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabili".
Non risulta invece affrontata – anche perché non era stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione – la tematica inerente i reati tributari quali presupposto di "riciclaggio" e, per fatti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche di "autoriciclaggio".
In realtà, si tratta di una questione piuttosto delicata sulla quale vale la pena soffermarsi.
Fermo restando che i reati tributari, essendo tutti delitti non colposi, possono astrattamente costituire presupposto di riciclaggio o autoriciclaggio, il problema che si pone è se il profitto di detti reati possa rientrare nella nozione di "denaro, beni o altre utilità provenenti da delitto non colposo" che ricorre nelle fattispecie di "riciclaggio" di cui all'art. 648 bis c.p., "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" di cui all'art. 648 ter c.p. e di "autoriciclaggio" di cui all'art. 648 ter 1 c.p.
Al riguardo, occorre distinguere due diverse tipologie di delitti tributari previsti dal citato D.Lgs. n. 74/2000.
In una prima categoria rientrano i delitti tributari suscettibili di generare un incremento in denaro nel patrimonio dell'autore di essi. In particolare, i delitti di "dichiarazione infedele" (art. 4), nell'ipotesi di indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivamente percepito, tipica del contribuente che ha percepito ricavi o corrispettivi "a nero", "omessa dichiarazione" (art. 5), "omesso versamento di ritenute certificate" (art. 10 bis), "omesso versamento di IVA" (art. 10 ter) e "indebita compensazione" (art. 10 quater). Il delitto di "emissione di fatture per operazioni inesistenti" (art. 8) è invece di per sé insuscettibile di generare un profitto, dal momento che il vantaggio fiscale viene conseguito dall'utilizzatore, per cui può tutt'al più far conseguire un "pretium sceleris"all'emittente qualora quest'ultimo riceva un corrispettivo per l'attività illecita prestata.
In una seconda categoria sono invece ricompresi i delitti tributari che comportano un risparmio d'imposta per colui che li commette. Si tratta delle fattispecie di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" (art. 2), "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3) e "infedele dichiarazione" (art. 4), nell'ipotesi di indicazione di elementi passivi fittizi.
Per i delitti rientranti nella prima categoria, nulla quaestio in ordine alla possibilità che essi possano costituire presupposto di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, in quanto i relativi proventi sono rappresentati da denaro materialmente acquisito dal contribuente inadempiente.
Per quanto riguarda invece gli altri reati dichiarativi, che non comportano un oggettivo incremento patrimoniale, ma, per così dire, un mancato depauperamento a seguito del risparmio di imposta, la situazione è ontologicamente più problematica. In tal caso, infatti, sorgono non poche difficoltà nell'individuazione dell'oggetto materiale del reato di riciclaggio, che deve essere costituito dal provento del reato presupposto.
Sul punto, giova ricordare una pronuncia di merito, ancorchè risalente, nella quale è stato affermato che "la frode fiscale non costituisce un presupposto valido per la successiva attività di riciclaggio a causa dell'impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti".
La questione è stata tuttavia superata, più recentemente, dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al delitto di riciclaggio, che si è orientata a ritenere integrabile tale reato in relazione a proventi di evasione fiscale allorchè il delitto tributario abbia comportato non soltanto un arricchimento patrimoniale del contribuente, ma anche semplicemente un risparmio fiscale e, quindi, un mancato depauperamento del patrimonio, ovvero un potenziale vantaggio futuro sotto il profilo di un indebito rimborso.
In particolare, vi è stata una prima generica affermazione giurisprudenziale, secondo cui "il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientanti alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione, reati societari, reati fallimentari, ma anche delitti che, secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali". E' stato poi specificamente sancito il principio che "soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio", conseguendone che"tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio, dal momento che la locuzione 'altre utilità' contenuta nell'art. 648 bis cod. pen. ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica".
L'assunto, in linea di principio, appare condivisibile, posto che non si rinviene alcuna ragione ostativa, sotto il profilo ontologico, a ricomprendere nella nozione di utilità proveniente da delitto anche il provento di un'evasione fiscale.
Il problema, però, non si esaurisce, ma si ripresenta piuttosto in termini di prova, nel senso che può essere in concreto difficile collegare il denaro o il bene riciclato o reimpiegato a delitti tributari e, quindi, individuarne la specifica riferibilità agli stessi.