PUBBLICAZIONI:
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ
M. D'Orsogna - M. Urban
Sistemi editoriali Simone, Napoli - 2012



La responsabilità amministrativa degli enti e delle società - Studio Legale Traversi - studio legale auto riciclaggio Firenze Una breve descrizione:


ASPETTI SOSTANZIALI DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO


Premessa alla Parte II


Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto, nel nostro ordinamento, un sistema di prevenzione e sanzione dei crimini posti in essere nell’ambito dello svolgimento delle attività economiche, che determinano un pregiudizio per il regolare funzionamento del mercato, per gli interessi pubblici e, in generale, per l’intera collettività.
La finalità del decreto legislativo è quella di reprimere ogni forma di “economia illegale” realizzata dall’ente nella ricerca del profitto, sia nel caso in cui il reato sia posto in essere nell’ambito della politica aziendale, che nelle ipotesi di mancanza di organizzazione e controllo.
In tal senso, il legislatore, preso atto dell’incremento del fenomeno, ha recepito l’esigenza di dover punire direttamente gli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali il reato è stato posto in essere, tenendo altresì conto della maggiore capacità criminale dell’azienda rispetto a quella del singolo, non foss’altro che per la maggiore disponibilità economica. Tuttavia, il primo ostacolo da superare per costruire una punibilità autonoma dell’ente, da affiancare a quella configurabile a carico delle persone fisiche, riguardava la personalità della responsabilità, sancita a livello costituzionale dall’art. 27 Cost.; nel nostro ordinamento, infatti, le persone giuridiche non esprimono una volontà propria, ma agiscono attraverso i soggetti che compongono i propri organi (c.d. rappresentanza organica), con la conseguenza che solo le persone fisiche potevano soggiacere alla sanzione penale, pur avendo commesso i reati nell’interesse dell’ente.
Per anni, ciò ha consentito che l’impresa potesse godere del vantaggio ottenuto attraverso i reati commessi dalle persone fisiche a questa collegate, con evidente discriminazione per tutte le aziende che tendevano a conseguire il proprio utile rispettando le regole del mercato e le norme dell’ordinamento.
Per ovviare a tale primo nodo concettuale, il legislatore ha elaborato un tertium genus di responsabilità, definita “amministrativa” - proprio per non porsi in contrasto con il dettato costituzionale - la quale presenta caratteri del tutto peculiari, poiché dipende dalla realizzazione di un reato ed è accertata necessariamente nell’ambito del procedimento penale, assicurando, inoltre, le maggiori garanzie previste dal sistema penale.
In particolare, l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, con ciò indicando espressamente che l’ente risponde in relazione alla realizzazione di specifici delitti posti in essere da soggetti che hanno un rapporto giuridico qualificato con esso, con la conseguente applicabilità di tutti i principi tipici di un diritto sanzionatorio.
Il secondo problema da risolvere, onde configurare la punibilità della persona giuridica, è stato quello di ipotizzare una qualche colpevolezza a carico del soggetto, per evitare responsabilità automatiche di tipo oggettivo, inammissibili nell’ambito di un sistema di tipo sanzionatorio. Tale principio ha indotto ad elaborare la colpa di organizzazione, sulla base del principio per cui l’ente è tenuto ad eliminare o minimizzare il rischio che le finalità aziendali siano perseguite con modalità illecite.
Come avremo modo di vedere, questa particolare responsabilità presenta numerosi profili di criticità, connessi sia alle limitazioni in tema di diritto alla prova, che deve essere comunque fornita ex post, a fatto compiuto e alla dimostrazione di aver predisposto ed attuato efficacemente tutte le necessarie misure preventive per evitare il reato, anche se lo stesso si è in ogni caso verificato.






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